TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

      1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

      Identico.

      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.  
 
Capo II
INFORMAZIONI AL PARLAMENTO SUL CONTENZIOSO COMUNITARIO E SUI FLUSSI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
 
Art. 6-bis.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
        1.   Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:
        «Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di

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  contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti relativi a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono altresì ogni sei mesi alle Camere un elenco:
            a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
            b) delle cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, e dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni, da organi giurisdizionali italiani;
            c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni;
            d) dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modificazioni, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
        3. Gli elenchi di cui alla lettera a) del comma 2 comprendono una sintesi del dispositivo delle singole sentenze in essi contenute e un'informazione qualificata sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle medesime sentenze, nonché sul loro impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani.
      4. Gli elenchi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono articolati in base

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  al settore e alla materia cui si riferiscono e comprendono:
            a) informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
            b) informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
            c) un'informazione qualificata sulle attività svolte e sugli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
            d) una valutazione delle eventuali conseguenze di carattere finanziario, nonché del possibile impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiani di eventuali pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.
            Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti».